di capitali e redditi 1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira', senza indebito ritardo e dopo che siano stati adempiuti tutti gli obblighi fiscali, ivi compresa l'imposta sul reddito, il trasferimento all'estero in qualsiasi valuta liberamente utilizzabile di:

  • a)profitti netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili derivanti da investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente;
  • b)redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;
  • c)fondi destinati al rimborso di prestiti;
  • d)remunerazioni e spettanze corrisposte alle persone fisiche dell'altra Parte Contraente autorizzate a prestare attivita' e servizi in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio;
  • e)capitali spesi per la gestione e il deprezzamento del capitale inclusivi dei fondi aggiuntivi spesi per il mantenimento dell'investimento. 2. Senza limitare la portata dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo un trattamento tanto favorevole quanto quello accordato ai trasferimenti originati da investimenti effettuati da investitori di Stati Terzi. 3. I trasferimenti di cui agli Articoli 5, 6, 7 e 8 dovranno essere effettivi senza indebito ritardo. I tassi di cambio applicabili a detti trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo saranno al tasso di cambio vigente alla data del trasferimento.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;32~accordo-art7 · fonte su Normattiva