dei capitali e dei profitti.

  • 1)Ciascuna delle Parti Contraenti garantira' nell'ambito delle sue leggi e dei suoi regolamenti in vigore e dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi di ogni obbligo fiscale, il trasferimento all'estero in qualsiasi valuta convertibile al tasso di cambio applicato sul mercato ufficiale alla data del trasferimento, di quanto segue:
  • a)somme derivanti dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento;
  • b)redditi netti, interessi, dividendi, compensi per assistenza e servizi tecnici, o altri profitti correnti derivanti dagli investimenti;
  • c)rimborso dei prestiti e relativi interessi;
  • d)risparmi sugli stipendi e salari percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente derivanti da lavoro subordinato e da servizi prestati nella realizzazione di investimenti;
  • e)indennita' di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ed all'articolo 5, paragrafo 2;
  • f)pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 7.
  • 2)Tenuto conto dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti contraenti si impegnano a concedere ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lo stesso trattamento riservato a quelli derivanti da investimenti effettuati da investitori di Stati terzi, qualora piu' favorevole.
  • 3)I trasferimenti di cui al paragrafo 1 saranno effettuati senza indebito ritardo ed in ogni caso entro sei mesi dala domanda di trasferimento, sotto riserva che gli obblighi fiscali siano stati assolti.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;714~accordo-art6 · fonte su Normattiva