(1) Gli investitori dell'una o dell'altra Parte Contraente non saranno espropriati dei loro investimenti ne' soggetti a misure aventi effetti analoghi o che limitino il godimento dell'investimento nella zona territoriale dell'altra Parte Contraente, salvo quelle legittime, e su base non discriminatoria, per fini d'interesse pubblico connessi alle esigenze interne di quella Parte, e contro risarcimento. Tale risarcimento dovra' essere equivalente al valore effettivo dell'investimento immediatamente prima dell'espropriazione o prima che l'imminente espropriazione sia stata resa pubblica, a seconda di quale dei due avvenimenti sia il piu' vicino. Qualora non si potesse sollecitamente accertarne il valore, il risarcimento sara' determinato in conformita' con principi generalmente riconosciuti di valutazione e con principi di equita' in considerazione del capitale investito, del deprezzamento, del capitale gia' rimpatriato, del valore di sostituzione, della fluttuazione dei tasso dei cambi valutari e e di altri fattori pertinenti. Il risarcimento includera' gli interessi calcolati secondo il tasso commerciale normale dalla data di esproprio alla data di pagamento, dovra' essere pagato senza ritardo indebito, essere effettivamente ottenibile e liberamente convertibile. (2) L'investitore pregiudicato avra' diritto, in base alla legislazione della Parte Contraente che procede all'esproprio, a un sollecito esame del suo caso da parte di un'autorita' giudiziaria o di ogni altra autorita' indipendente di detta Parte, e della valutazione dell'investimento in conformita' con i principi stabiliti in questo paragrafo. (3) Qualora una Parte Contraente espropri i beni di una societa' costituita in base alla legislazione in vigore in qualunque parte della sua zona territoriale, e nella quale gli investitori dell'altra Parte Contraente detengono azioni, essa dovra' assicurare che le disposizioni dei paragrafi (1) e (2) del presente Articolo siano applicate nella misura necessaria a garantire ai suddetti investitori dell'altra Parte Contraente che detengono tali azioni, il risarcimento di cui ai presenti paragrafi per quanto riguarda i loro investimenti.
Testo vigente dal 19 luglio 1997
