Le disposizioni che si riferiscono all'assicurazione per la vecchiaia contenente negli articoli 14 e 16 si applicheranno (con quelle modifiche che potranno essere richieste dalla differente natura delle prestazioni) alla concessione di una pensione alla vedova di un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente e per un orfano di uno o di entrambi i genitori: tuttavia esse non si applicheranno alla concessione di una pensione, secondo la legislazione della Repubblica italiana, ad un cittadino vedovo e per un figlio il cui padre sia vivente.

Testo vigente dal 21 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;355~art17 · fonte del testo