La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Roma non appena possibile. La Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Testo vigente dal 17 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;228~art39 · fonte del testo