[1]La presente Convenzione rimarra' in vigore per il periodo di un anno a partire dalla data della sua entrata in vigore. Essa si intendera' rinnovata tacitamente di anno in anno qualora non sia denunciata per iscritto dall'una o dall'altra Parte contraente almeno tre mesi prima dello scadere del termine. In fede di che i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione e l'hanno munita dei propri sigilli. Fatta in duplice esemplare a Roma il 28 novembre 1951 nelle lingue italiana ed inglese. Entrambi i testi fanno egualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana DE GASPERI

[2]Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord ANTHONY EDEN

[3]Visto, d'Ordine del Presidente della Repubblica

[4]Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI

Testo vigente dal 17 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;228~art40 · fonte del testo