[1]La presente Convenzione rimarra' in vigore per il periodo di un anno a partire dalla data della sua entrata in vigore. Essa si intendera' tacitamente rinnovata di anno in anno qualora non sia denunciata per iscritto dall'una o dall'altra Parte contraente almeno tre mesi prima dello scadere del termine.

[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

[3]FATTA in duplice esemplare a Londra il 28 aprile 1969 nelle lingue italiana ed inglese entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[4]Per il Governo della Repubblica italiana NENNI

[5]Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord STEWART

[6]Visto, il Ministro per gli affari esteri MORO

Testo vigente dal 29 agosto 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-07-30;526~art42 · fonte su Normattiva