- Ciascuna delle Parti contraenti assicurera' il funzionamento di istituzioni educative e culturali dell'altra Parte operanti sul proprio territorio e incoraggera' la possibile creazione, con accordi separati, di tali nuove istituzioni in entrambi i Paesi. Le predette istituzioni usufruiranno di facilitazioni doganali e relative ad altri oneri volte a favorire il loro funzionamento e l'attivita' del loro personale. In tale quadro il funzionamento delle Scuole Italiane e dell'Istituto Italiano di Cultura in Addis Abeba, cosi' come lo stabilimento di simili istituzioni etiopiche in Italia, verranno incoraggiati. L'Istituto Italiano di Cultura promuovera' attivita' didattiche, di formazione e di promozione dell'editoria italiana, avvalendosi anche di associazioni e di enti locali. Le suddette attivita' verranno svolte nell'osservanza delle leggi e regolamenti del Paese in cui le istituzioni operano.

Testo vigente dal 11 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-01-26;23~accordo-art3 · fonte su Normattiva