due Parti, ove possibile, favoriranno reciprocamente sul proprio territorio l'attivita' di Istituzioni culturali dell'altra Parte quali Istituti di cultura, Associazioni culturali e Istituzioni scolastiche. Tali Istituzioni usufruiranno delle piu' ampie facilitazioni per il proprio funzionamento, nell'ambito delle norme vigenti nel Paese in cui operano.
Testo vigente dal 10 novembre 1999
