- Ciascuna delle due Parti favorira' sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilita', l'attivita' di Istituzioni culturali quali Istituti di Cultura, Associazioni culturali ed Istituti di insegnamento. Tali Istituzioni usufruiranno delle piu' ampie facilitazioni per il proprio funzionamento, nell'ambito delle norme vigenti nel Paese dove esse operano.
Testo vigente dal 18 marzo 1998
