delle due Parti favorira' sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilita', l'attivita' di Istituzioni culturali e scolastiche, tra le quali Istituti di Cultura e Associazioni culturali. Tali istituzioni usufruiranno delle piu' ampie facilitazioni per il proprio funzionamento nell'ambito delle norme vigenti nel Paese dove esse operano.
Testo vigente dal 10 gennaio 2006
