[1]Livello di vita e condizioni di lavoro delle popolazioni.

[2]I Membri considerano di migliorare il livello di vita e le condizioni di lavoro delle popolazioni che lavorano nel settore caffeario in funzione del loro stadio di sviluppo, tenendo a mente i principi riconosciuti sul piano internazionale al riguardo. Inoltre I Membri stabiliscono di comune accordo che le norme di lavoro non saranno utilizzate ai fini di un commercio protezionista.

Testo vigente dal 2 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23~art40 · fonte su Normattiva