fini del presente accordo:
- a)per "societa' comunitaria" o "societa' georgiana" si intende una societa' costituita a norma delle leggi rispettivamente di uno Stato membro o della Georgia che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attivita' sul territorio rispettivamente della Comunita' o della Georgia. Tuttavia, una societa' costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della Georgia e' considerata una societa' rispettivamente comunitaria o georgiana se le sue attivita' sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o della Georgia.
- b)Per "controllata" di una societa' si intende una societa' controllata di fatto dalla prima.
- c)Per "sede secondaria" di una societa' si intende un centro d'affari senza personalita' giuridica, che ha l'apparenza della stabilita' quale estensione di una casa madre, che dispone del personale e delle necessarie infrastrutture per negoziare affari con terzi cosicche' questi ultimi, pur sapendo che, se del caso, vi sara' un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova all'estero, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere operazioni commerciali presso il centro d'affari che ne costituisce l'estensione.
- d)Per "diritto di stabilimento" si intende il diritto per le societa' comunitarie o georgiane in base al punto a) di intraprendere attivita' economiche istituendo controllate o sedi secondarie rispettivamente in Georgia o nella Comunita'.
- e)Per "attivita'" si intende lo svolgimento di attivita' economiche.
- f)Per "attivita' economiche" si intendono le attivita' di natura industriale, commerciale e professionale. Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che comprendono una tratta marittima, i cittadini degli Stati membri o della Georgia stabiliti al di fuori rispettivamente della Comunita' o della Georgia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunita' o della Georgia e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Georgia rispettivamente, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Georgia in base alle rispettive legislazioni.
Testo vigente dal 24 luglio 1997
