1. Secondo le rispettive legislazioni e normative, la Comunita' e gli Stati membri concedono alle societa' georgiane, definite all'articolo 25, lettera d), stabilite sul loro territorio, un trattamento non meno favorevole di quello concesso a qualsiasi paese terzo. 2. Fatte salve le riserve elencate all'allegato IV, la Comunita' e gli Stati membri concedono alle consociate delle societa' georgiane stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle societa' comunitarie. 3. La Comunita' e gli Stati membri concedono alle filiali delle societa' georgiane stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle filiali dei societa' di paesi terzi. 4. Fatte salve le riserve elencate all'allegato V e alle condizioni ivi stabilite, la Georgia concede alle societa' comunitarie, definite all'articolo 24, lettera d), che si stabiliscono sul suo territorio, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue societa' o, se migliore, alle societa' di paesi terzi. Essa concede inoltre alle consociate e alle filiali di societa' comunitarie stabilite sul suo territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle sue societa' e filiali oppure, se migliore, alle societa' o filiali di paesi terzi.

Testo vigente dal 24 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;232~art23 · fonte su Normattiva