1. Le Parti si impegnano ad autorizzare l'uso di moneta liberamente convertibile per tutti i pagamenti correnti tra residenti della Comunita' e della Georgia in relazione alla circolazione di beni, servizi o persone che avvenga in base alle disposizioni del presente accordo. 2. Per le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo e' garantita la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per societa' costituite in base alle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in base al capitolo II, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano. 3. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 o 5, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni valutarie alla circolazione dei capitali e ai relativi pagamenti correnti tra residenti della Comunita' e della Georgia ne' si rendono piu' restrittive le intese esistenti. 4. Le Parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali diversi da quelli di cui al paragrafo 2 tra la Comunita' e la Georgia per conseguire gli obiettivi del presente accordo. 5. Con riguardo alle disposizioni del presente articolo, fintantoche' non sara' stata introdotta la piena convertibilita' della valuta georgiana a norma dell'articolo VIII dell'accordo del Fondo monetario internazionale, la Georgia e' autorizzata, in circostanze eccezionali, ad applicare restrizioni valutarie per la concessione o l'accettazione di crediti finanziari a breve e a medio termine nella misura in cui dette restrizioni sono imposte alla Georgia per la concessione di detti crediti e sono permesse dalla posizione della Georgia nei confronti del FMI. Le restrizioni sono applicate dalla Georgia in modo da recare il minor turbamento possibile all'esecuzione del presente accordo. La Georgia informa tempestivamente il consiglio di cooperazione dell'introduzione di tali misure e di ogni modifica ad esse relativa. 6. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, qualora, in circostanze eccezionali, la circolazione dei capitali tra la Comunita' e la Georgia provochi o minacci di provocare gravi difficolta' per la gestione delle politiche valutarie o monetarie nella Comunita' o in Georgia, ciascuna Parte rispettivamente puo' adottare misure di salvaguardia in merito per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che dette misure siano assolutamente necessarie.
Testo vigente dal 24 luglio 1997
