[1]in materia di diritti dell'uomo e democrazia
[2]1. Le Parti convengono che la cooperazione in questo campo deve mirare a promuovere il rispetto dei principi di cui all'articolo 1.
[3]2. Essa si incentra in particolare sulle seguenti attivita':
- a)sviluppo della societa' covile mediante programmi di istruzione, formazione e sensibilizzazione della pubblica opinione;
- b)azioni di formazione e d'informazione volte a migliorare il funzionamento delle istituzioni e a rafforzare lo stato di diritto;
- c)promozione dei diritti dell'uomo e dei valori democratici.
[4]3. Le Parti possono realizzare progetti comuni atti a consolidare la cooperazione tra i rispettivi organi elettorali e tra organi responsabili di controllare e di incentivare il rispetto dei diritti dell'uomo.
Testo vigente dal 24 agosto 2000
