[1]in materia di diritti dell'uomo e democrazia

[2]1. Le Parti convengono che la cooperazione in questo campo deve mirare a promuovere il rispetto dei principi di cui all'articolo 1.

[3]2. Essa si incentra in particolare sulle seguenti attivita':

  • a)sviluppo della societa' covile mediante programmi di istruzione, formazione e sensibilizzazione della pubblica opinione;
  • b)azioni di formazione e d'informazione volte a migliorare il funzionamento delle istituzioni e a rafforzare lo stato di diritto;
  • c)promozione dei diritti dell'uomo e dei valori democratici.

[4]3. Le Parti possono realizzare progetti comuni atti a consolidare la cooperazione tra i rispettivi organi elettorali e tra organi responsabili di controllare e di incentivare il rispetto dei diritti dell'uomo.

Testo vigente dal 24 agosto 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232~art39 · fonte su Normattiva