[1]per la tutela dei consumatori

[2]1. Le Parti convengono che la cooperazione in questo campo dovra' mirare a perfezionare i loro sistemi di tutela dei consumatori, cercando di renderli compatibili secondo le rispettive legislazioni. 2. Si prevedono principalmente:

  • a)scambi di informazioni e di esperti insieme ad iniziative che favoriscano la cooperazione tra le unioni di consumatori di entrambe le Parti;
  • b)azioni di formazione e assistenza tecnica.

Testo vigente dal 24 agosto 2000

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232~art40 · fonte su Normattiva