[1]per la tutela dei consumatori
[2]1. Le Parti convengono che la cooperazione in questo campo dovra' mirare a perfezionare i loro sistemi di tutela dei consumatori, cercando di renderli compatibili secondo le rispettive legislazioni. 2. Si prevedono principalmente:
- a)scambi di informazioni e di esperti insieme ad iniziative che favoriscano la cooperazione tra le unioni di consumatori di entrambe le Parti;
- b)azioni di formazione e assistenza tecnica.
Testo vigente dal 24 agosto 2000
