[1]per la protezione dei dati
[2]1. A norma dell'articolo 51, le Parti convengono di collaborare per migliorare la protezione dei dati personali ed eliminare gli ostacoli agli scambi che richiedono il trasferimento di dati personali.
[3]2. Nell'ambito della cooperazione in questo settore, puo' essere prestata un'assistenza tecnica attraverso scambi di informazioni e di esperti nonche' programmi e progetti comuni.
Testo vigente dal 24 agosto 2000
