[1]per la protezione dei dati

[2]1. A norma dell'articolo 51, le Parti convengono di collaborare per migliorare la protezione dei dati personali ed eliminare gli ostacoli agli scambi che richiedono il trasferimento di dati personali.

[3]2. Nell'ambito della cooperazione in questo settore, puo' essere prestata un'assistenza tecnica attraverso scambi di informazioni e di esperti nonche' programmi e progetti comuni.

Testo vigente dal 24 agosto 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232~art41 · fonte su Normattiva