[1]Articolo XV. (ad articolo 29 della Convenzione)

[2]Se una delle Parti contraenti denuncia la Convenzione, essa rimarra' in vigore tra loro per altri due anni. Detto termine decorrera' dalla data in cui la denuncia sara' efficace nei confronti delle altre Parti della Convenzione. Esso sara' tacitamente prorogato di anno in anno a meno che una delle Parti contraenti informi l'altra Parte per iscritto sei mesi prima della scadenza del termine che non acconsentira' ad una ulteriore proroga.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-11;969~artxv · fonte su Normattiva