[1]E INSEGNANTI

[2]1. Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro analogo istituto e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente e' esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca. 2. Il presente Articolo non si applica al reddito derivante da attivita' di ricerca qualora la ricerca sia effettuata non nell'interesse pubblico, ma principalmente nell'interesse privato di una o piu' persone.

Testo vigente dal 1 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;242~convenzione-art20 · fonte su Normattiva