[1]Gestione della cooperazione

[2]2.1. L'organizzazione e la promozione della cooperazione bilaterale nel settore della difesa saranno condotte dalla Commissione per la Cooperazione nel settore della Difesa (La Commissione) composta da un numero paritetico di rappresentanti delle Parti. 2.2. Le riunioni della Commissione si terranno una volta l'anno alternativamente a Roma ed Islamabad allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previa approvazione bilaterale, eventuali accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Memorandum, nonche' eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate della Repubblica Islamica del Pakistan. Le riunioni saranno co-presiedute dai capi delle rispettive delegazioni. La Commissione stabilira' proprie regole e procedure. 2.3. Attivita', modalita', tempi e luoghi saranno specificati nei programmi di cooperazione di cui sopra.

Testo vigente dal 15 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2012-11-30;242~memorandum-art2 · fonte su Normattiva