[1]Settori di cooperazione

[2]3.1. La cooperazione fra le Parti puo' essere sviluppata nei seguenti settori: 3.1.a. politica di sicurezza e difesa; 3.1.b. operazioni di supporto della pace (PSO) e operazioni umanitarie; 3.1.c. partecipazioni ad esercitazioni congiunte o multilaterali; 3.1.d. organizzazione e gestione delle Forze Armate; 3.1.e. formazione e addestramento militare; 3.1.f. questioni ambientali relative alle Forze Armate; 3.1.g. politica industriale e approvvigionativa nel settore della difesa, secondo quanto stabilito dai rispettivi Ministeri della Difesa sulla base del preesistente MoU "Cooperazione per i Sistemi di Difesa" firmato dal Pakistan e dall'Italia nel luglio 1990; 3.1.h. scambio di materiali di difesa secondo quanto stabilito nel preesistente MoU "Cooperazione per i Sistemi di Difesa" firmato dal Pakistan e dall'Italia nel luglio 1990; 3.1.i. medicina, sport, storia militare e diritto. 3.2. La cooperazione potra' non limitarsi ai settori sopraccitati. Le Parti potranno esaminare nuove aree di cooperazione di mutuo interesse nell'ambito della portata del presente MoU.

Testo vigente dal 15 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2012-11-30;242~memorandum-art3 · fonte su Normattiva