(1) Ciascuno degli Stati contraenti potra' denunciare il presente Protocollo mediante notifica al Governo belga. (2) Tale denuncia comportera' la denuncia della Convenzione. (3) La denuncia acquistera' efficacia un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Governo belga.
Testo vigente dal 21 giugno 1984
