[1]Articolo IX.

[2]L'articolo 25 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:

[3]Articolo 25.

[4]Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, i limiti di responsabilita' previsti dall'articolo 22 non si applicano se e' provato che il danno risulta da un atto od un'omissione del trasportatore o dei suoi incaricati compiuti, sia con l'intenzione di provocare un danno, sia in modo temerario e con la consapevolezza che ne risultera' probabilmente un danno, purche', nel caso di un atto o di una emissione degli incaricati, la prova sia ugualmente fornita che questi ultimi hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni".

Testo vigente dal 4 marzo 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;43~protocollo-4-artix · fonte su Normattiva