[1]Articolo XI.
[2]Dopo l'articolo 30 della Convenzione, viene inserito l'articolo seguente:
[3]"Articolo 30 A.
[4]La presente Convenzione non pregiudica in al un modo la questione di sapere se la persona ritenuta responsabile in virtu' delle disposizioni della suddetta Convenzione abbia o non abbia un ricorso in atto contro qualsiasi altra persona.
Testo vigente dal 4 marzo 1981
