Art. 11 (Convenzione) — Tutela e curatela
1. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza devono comunicare all'Ufficio consolare, non appena possibile, i casi di cittadini dello Stato d'invio minori o incapaci, per i quali sia necessario nominare un tutore o un curatore. 2. I funzionari consolari hanno il diritto di proteggere i diritti e gli interessi dei minori e degli incapaci cittadini dello Stato d'invio e, a tal fine, per quanto non vi si oppongano le leggi dello Stato di residenza, possono provvedere all'istituzione di tutele o curatele nei confronti di tali persone e vigilare sullo svolgimento di tali attivita'.
Testo vigente dal 15 marzo 2004
