1. Il presente protocollo si applica al territorio europeo degli Stati firmatari. 2. Ogni Stato firmatario puo' dichiarare al momento della firma o della notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di approvazione del protocollo o dell'adesione a quest'ultimo, nonche' in qualsiasi momento successivo, mediante notifica al Governo della Repubblica francese, che il protocollo si applichera' al territorio o ai territori extraeuropei designati in detta dichiarazione di cui esso assicura le relazioni internazionali.
Testo vigente dal 11 agosto 1988
