1. Il presente protocollo si applica al territorio europeo degli Stati firmatari. 2. Ogni Stato firmatario puo' dichiarare al momento della firma o della notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di approvazione del protocollo o dell'adesione a quest'ultimo, nonche' in qualsiasi momento successivo, mediante notifica al Governo della Repubblica francese, che il protocollo si applichera' al territorio o ai territori extraeuropei designati in detta dichiarazione di cui esso assicura le relazioni internazionali.

Testo vigente dal 11 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;336~art10 · fonte su Normattiva