[1]di pensione o rendita

[2]1. Un titolare di pensione o rendita dovuta in virtu' della legislazione di una sola Parte contraente ha diritto, per i familiari che risiedano sul territorio dell'altra Parte contraente, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione della Parte debitrice della pensione o della rendita, come se risiedessero sul territorio di quest'ultima. L'onere delle prestazioni e' a carico della Parte debitrice della pensione o rendita. 2. Un titolare di pensioni o rendite dovute in virtu' delle legislazioni di entrambe le Parti contraenti ha diritto alle prestazioni familiari previste da ciascuna Parte, indipendentemente dalla residenza, nella proporzione tra i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione che essa applica ed il totale dei periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione di entrambe le Parti contraenti.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;244~art26 · fonte su Normattiva