[1]Benefici

[2](1) Ciascuna coproduzione realizzata ai sensi del presente Accordo e' considerata dalle Autorita' competenti come opera nazionale ai sensi della legislazione vigente nel territorio nazionale di ognuna delle Parti ed ha diritto di godere dei benefici derivanti dalle disposizioni in vigore o che possono essere deliberate da ognuna delle Parti. Questi benefici si applicano unicamente al coproduttore della Parte che li concede. (2) L'inadempienza del coproduttore di una delle Parti ad ottemperare alle condizioni pattuite nell'approvare una coproduzione o la violazione sostanziale degli obblighi derivanti dal presente Accordo da parte di un coproduttore di una delle Parti determina la revoca della condizione della coproduzione e dei diritti e benefici attinenti tale Parte. (3) Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una buona organizzazione tecnica nonche' una riconosciuta reputazione e qualifica professionale che permetta loro di condurre a buon fine la produzione.

Testo vigente dal 29 giugno 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-06-08;80~accordo-art3 · fonte su Normattiva