1. L'attuazione del presente Accordo viene domandata direttamente alle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti. Quelle Amministrazioni doganali concordano reciprocamente intese dettagliate per tale finalita'. 2. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti possono disporre che i propri servizi investigativi si mettano in comunicazione diretta tra di loro. 3. Viene istituito un Comitato Misto, composto dai Direttori Generali delle Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando se ne ravvisi la necessita', previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonche' per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere. 4. Le controversie per le quali il Comitato non e' in grado di trovare una soluzione vengono sanate per via diplomatica.

Testo vigente dal 4 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;246~accordo-art18 · fonte su Normattiva