[1]DI INFORMAZIONI

[2]1. Le Amministrazioni doganali, su richiesta, si forniscono reciprocamente tutte le informazioni che possono essere utili per assicurare l'esattezza:

  • a)nella riscossione dei dazi doganali, delle tasse o di altri tributi imposti dalle Autorita' doganali ed, in particolare, delle informazioni che possono aiutare nella determinazione del valore in dogana delle merci e della relativa classificazione tariffaria;
  • b)nell'applicazione dei divieti e delle restrizioni all'importazione ed all'esportazione;
  • c)nell'applicazione delle regole nazionali d'origine non coperte da accordi preferenziali conclusi da una o da entrambi le Parti Contraenti.

[3]2. Qualora l'Amministrazione doganale adita non disponga delle informazioni richieste, essa cerca quelle informazioni in conformita' con la legislazione in vigore sul territorio della Parte Contraente adita. 3. L'Amministrazione doganale adita cerca le informazioni come se stesse agendo per proprio conto.

Testo vigente dal 4 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;246~accordo-art3 · fonte su Normattiva