[1]Modalita' di cooperazione

[2]Le Parti, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'art. 3 del presente Accordo e in conformita' con la propria legislazione nazionale, si impegnano a collaborare tramite: (a) lo scambio delle informazioni sui reati e sulle organizzazioni criminali, il loro modus operandi, le strutture e i contatti, che rivestono un interesse per entrambe le Parti; (b) lo scambio delle informazioni sui gruppi terroristici operanti nei rispettivi territori e sulle persone ad essi collegate, nonche' sulle attivita' svolte; (c) lo scambio delle informazioni sugli strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi e le strategie di contrasto; (d) lo scambio delle informazioni sulla formazione dei funzionari di polizia e sull'utilizzo di tecniche specialistiche per il contrasto della criminalita', con la possibilita' di concordare scambi di esperti e attivita' addestrative congiunte; (e) lo scambio e l'analisi delle informazioni sulle sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori, sui luoghi e sui metodi di produzione e fabbricazione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti, comprese le modalita' di occultamento, nonche' sulle principali tecniche di analisi; (f) lo scambio di informazioni di carattere operativo finalizzato all'identificazione e alla localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ad attivita' collegate al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, luoghi e metodi di produzione e mezzi utilizzati dai trafficanti, nonche' delle tecniche di occultamento; (g) l'adozione delle misure necessarie al fine di coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate, le operazioni sotto copertura e di sorveglianza; (h) lo scambio delle informazioni sui metodi impiegati per il contrasto della tratta di esseri umani e il traffico illecito di migranti attraverso le frontiere; (i) lo scambio delle informazioni sui passaporti e sugli altri documenti di viaggio, sui visti e sui timbri di ingresso e uscita, al fine di individuare documenti falsi; (j) l'identificazione e la riammissione dei propri cittadini presenti nel territorio dell'altro Stato in situazione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione; (k) l'elaborazione di un protocollo applicativo contenente le modalita' operative per una migliore attuazione della disposizione di cui al punto precedente; (l) l'esecuzione delle richieste di assistenza previste nell'art. 5; (m) lo scambio di altre informazioni che l'Autorita' competente di una Parte ritenga siano di interesse per l'Autorita' dell'altra Parte.

Testo vigente dal 3 gennaio 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-12-21;246~accordo-art4 · fonte su Normattiva