[1]RICHIESTE DI ASSISTENZA
[2]1. La cooperazione nell'ambito del presente Accordo avra' luogo sulla base delle richieste di assistenza da parte dell'Autorita' competente interessata o su iniziativa dell'Autorita' competente che ritiene che detta assistenza sia di interesse per l'altra Autorita' competente. 2. Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto nelle due lingue ufficiali italiano e spagnolo. In caso di emergenza le richieste possono essere fatte oralmente, ma devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni. 3. Le richieste di assistenza contengono:
- a)Informazioni dettagliate sul caso;
- b)Lo scopo e i motivi della richiesta;
- c)Una descrizione dell'assistenza richiesta;
- d)Qualsiasi altra informazione che possa contribuire all'effettiva esecuzione della richiesta.
Testo vigente dal 13 giugno 2022
