[1]RICHIESTE DI ASSISTENZA

[2]1. La cooperazione nell'ambito del presente Accordo avra' luogo sulla base delle richieste di assistenza da parte dell'Autorita' competente interessata o su iniziativa dell'Autorita' competente che ritiene che detta assistenza sia di interesse per l'altra Autorita' competente. 2. Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto nelle due lingue ufficiali italiano e spagnolo. In caso di emergenza le richieste possono essere fatte oralmente, ma devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni. 3. Le richieste di assistenza contengono:

  • a)Informazioni dettagliate sul caso;
  • b)Lo scopo e i motivi della richiesta;
  • c)Una descrizione dell'assistenza richiesta;
  • d)Qualsiasi altra informazione che possa contribuire all'effettiva esecuzione della richiesta.

Testo vigente dal 13 giugno 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-05-19;63~allegato-art4 · fonte su Normattiva