1. Su richiesta di una Parte Contraente, in relazione a un'infrazione doganale, l'Amministrazione doganale richiesta puo' autorizzare i propri funzionari, ove possibile, a deporre davanti alle autorita' competenti della Parte Contraente richiedente in qualita' di testimoni o di esperti su fatti da loro constatati nell'esercizio delle proprie funzioni e a produrre mezzi di prova. La richiesta di comparizione deve precisare con chiarezza in quale causa e in quale veste il funzionario dovra' deporre. 2. L'Amministrazione doganale che accerta la richiesta precisa se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia i limiti entro i quali i propri funzionari possono deporre.

Testo vigente dal 5 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;247~accordo-art15 · fonte su Normattiva