1. Le Amministrazioni doganali fissano delle disposizioni dettagliate per agevolare l'applicazione del presente Accordo. 2. Viene creata una Commissione Mista Italo-Uzbeka composta dai Direttori Generali delle Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando se ne ravvisi la necessita', previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonche' per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere. 3. Le Amministrazioni doganali dispongono affinche' rispettivi funzionari incaricati d'individuare o di reprimere le inflazioni doganali siano in contatto personale e diretto, in conformita' con le loro procedure amministrative interne. 4. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli sono regolate per via diplomatica.

Testo vigente dal 5 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;247~accordo-art20 · fonte su Normattiva