[1]Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa

[2]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan (denominati in seguito «le Parti»): confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite ed ai principi, generalmente riconosciuti, ed alle norme del diritto internazionale; riconoscendo l'importanza del principio di indivisibilita' della sicurezza nell'area Euro - Atlantica; desiderosi di rafforzare la Cooperazione tra i due Paesi nel campo della Difesa e nello spirito del Partenariato per la Pace; desiderosi di Promuovere le relazioni amichevoli e la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, hanno concordato quanto segue:

[3]Art. 1.

[4]Principi della cooperazione

[5]La cooperazione tra le Parti, regolata da principi di reciprocita', uguaglianza ed interesse reciproco, avverra' in conformita' con i rispettivi ordinamenti giuridici, nonche' con gli impegni internazionali assunti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della Difesa.

Testo vigente dal 9 gennaio 2017

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urn:nir:stato:legge:2016-12-21;250~accordo-art1 · fonte su Normattiva