[1]Aspetti finanziari

[2]1. Ciascuna Parte sosterra' le spese di stia competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse: a. le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonche' gli oneri relativi ad ogni altra indennita' dovuta al proprio personale in conformita' alle propria normativa; b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto. 2. Ferme restando le disposizioni del punto «b» di cui sopra, la Parte ricevente fornira' cure d'urgenza, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze armate, a tutto il personale della Parte inviante che necessiti di assistenza medica urgente durante l'attuazione delle attivita' di cooperazione bilaterale nell'ambito del presente Accordo. 3. La Parte ricevente ospitera' delegazioni ufficiali su base di reciprocita'. 4. Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilita' di fondi delle Parti.

Testo vigente dal 10 gennaio 2017

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urn:nir:stato:legge:2016-12-21;252~accordo-art3 · fonte su Normattiva