[1]Il presente accordo entrera' in vigore alla data che sara' fissata da uno scambio di note tra le Parti contraenti, dopo che sara' stato trasmesso all'OIL lo strumento di ratifica da parte dei competenti organi italiani, e dopo l'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro. L'accordo avra' durata quinquennale e sara' tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi quinquennali. L'accordo potra' essere oggetto di revisione qualora una delle due Parti ne ravvisi l'opportunita'; i negoziati relativi dovranno cominciare entro sei mesi dalla richiesta notificata da una delle due Parti. L'accordo potra' essere denunciato in forma scritta da ciascuna delle due Parti almeno sei mesi prima della scadenza. FATTO E SOTTOSCRITTO a Roma il 13 dicembre 1983 in due originali, in italiano e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, di cui uno sara' depositato presso il Ministero degli affari esteri e l'altro presso il direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro.

[2]Per il Governo della Repubblica italiana Giulio ANDREOTTI

[3]Per l'Organizzazione internazionale del lavoro Francis BLANCHARD

[4]Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Testo vigente dal 13 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;253~accordo-art5 · fonte su Normattiva