1. Le Amministrazioni doganali si comunicano vicendevolmente, su richiesta o di loro propria iniziativa, notizie e informazioni circa le transazioni ultimate o progettate che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale. 2. Nei casi gravi che possano nuocere seriamente all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, notizie e informazioni di propria iniziativa.
Testo vigente dal 14 novembre 2002
