1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni ed intelligence circa le transazioni effettuate o progettate che costituiscono o, sembrano costituire un'infrazione doganale. 2. Nei casi gravi che possono nuocere seriamente all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, informazioni ed intelligence di propria iniziativa.
Testo vigente dal 12 novembre 2003
