1. Le Amministrazioni doganali si comunicano vicendevolmente, su richiesta o di loro propria iniziativa, notizie ed informazioni circa le transazioni ultimate o progettate che costituiscono o sembrano costituire una infrazione doganale sul territorio doganale dell'altra Parte Contraente. 2. Nei casi gravi che possono nuocere seriamente all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, tali informazioni di propria iniziativa.
Testo vigente dal 18 aprile 2003
