1. Le Amministrazioni doganali dispongono affinche' i funzionari dei loro servizi incaricati d'individuare o di perseguire le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto. 2. Le Amministrazioni doganali fissano delle disposizioni dettagliate per agevolare l'applicazione di quest'Accordo. 3. Viene istituita una Commissione mista italo-macedone composta dai Direttori Generali delle Dogane delle due Parti Contraenti o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando se ne ravvisi la necessita', previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonche' per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere. 4. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli sorto regolate per via diplomatica.

Testo vigente dal 14 novembre 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-10-31;255~accordo-art20 · fonte su Normattiva