1. Le Amministrazioni doganali dispongono affinche' i funzionari dei loro servizi incaricati d'individuare o di perseguire le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto. 2. Le Amministrazioni doganali possono fissare delle disposizioni dettagliate per agevolare l'applicazione di questo Accordo. 3. Viene istituita una Commissione mista italo-israeliana composta dai Direttori Generali delle Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando se ne ravvisi la necessita', previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'applicazione del presente Accordo, nonche' per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere. 4. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli sono regolate per via diplomatica.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;74~accordo-art19 · fonte su Normattiva