decisione di realizzare un film in coproduzione e' approvata dalle Autorita' competenti a seguito di consultazioni reciproche. Le Parti non sono responsabili per gli obblighi assunti da persone fisiche o giuridiche che abbiano concluso contratti nell'ambito del presente Accordo. Le Autorita' competenti si scambieranno informazioni sulle decisioni assunte in materia di coproduzione cinematografica.

Testo vigente dal 22 dicembre 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;257~accordo-art3 · fonte su Normattiva