[1]Protocollo di cooperazione nel settore della coproduzione cinematografica tra il Ministero per i Beni e le Attivita' culturali della Repubblica Italiana e il Ministero della Cultura della Federazione Russa

[2]Il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali della Repubblica Italiana e il Ministero della Cultura della Federazione Russa, di seguito detti "le Parti", in conformita' con l'Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, firmato a Roma il 28 Novembre 2002 (d'ora in poi detto "l'Accordo Cinematografico"), in conformita' della legislazione e agli impegni internazionali di entrambi i Paesi, hanno concordato quanto segue: Articolo 1 La richiesta per l'approvazione di progetti di coproduzione nel quadro dell'Accordo Cinematografico dovra' essere presentata simultaneamente alle Parti almeno 60 giorni prima dell'inizio della produzione, salvo casi eccezionali che dovranno essere riconosciuti come tali da entrambe le Parti.

Testo vigente dal 22 dicembre 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-12-09;257~protocollo-art1 · fonte su Normattiva