Art. 7 (Convenzione)
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare ogni Stato non membro del Consiglio nonche' la Comunita' economica europea ad aderire alla presente Convenzione, con una decisione adottata alla maggioranza come previsto all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimita' dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi il diritto di essere rappresentati al Comitato. 2. Per ogni Stato aderente o per la Comunita economica europea in caso di adesione, la Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Testo vigente dal 31 luglio 1993
