1. La Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di un mese dopo la data alla quale cinque Stati, di cui almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa avranno manifestato il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione secondo le disposizioni dell'articolo 14. 2. Per ogni Stato firmatario che manifestera' successivamente il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadere del termine di un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Testo vigente dal 9 dicembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-11-29;522~convenzione-art15 · fonte su Normattiva