Art. 21 (Convenzione)
presente Convenzione si applica quando i crediti ceduti in virtu' di un contratto di factoring derivano da un contratto di vendita di merci concluso dopo l'entrata in vigore della Convenzione negli Stati contraenti a cui si riferisce l'alinea a) del paragrafo 1 dell'articolo 2, o nello Stato o negli Stati contraenti di cui all'alinea b) del paragrafo 1 di detto articolo, a condizione che:
- a)il contratto di factoring sia concluso dopo questa data; o che b) le parti del contratto di factoring abbiano convenuto che la Convenzione si applica.
Testo vigente dal 31 luglio 1993
