amministrativa e giudiziaria
- 1)Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione o delle legislazioni nazionali, l'Ufficio europeo dei brevetti ed i tribunali o altre autorita' degli Stati contraenti si assistono reciprocamente, su richiesta, comunicandosi informazioni o autorizzando la consultazione di fascicoli. Quando l'Ufficio europeo dei brevetti autorizza tribunali, pubblici ministeri o servizi centrali della proprieta' industriale a consultare fascicoli, la consultazione non e' soggetta alle restrizioni di cui all'articolo 128.
- 2)Su rogatoria dell'Ufficio europeo dei brevetti, i tribunali o le altre autorita' degli Stati contraenti procedono, per detto Ufficio e nei limiti della loro competenza, ad atti istruttori o ad altri atti giudiziari.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
