[1]di un nuovo fascicolo di brevetto a seguito della procedura di annullamento
[2]Se il brevetto comunitario e' stato modificato ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, l'Ufficio europeo dei brevetti pubblica simultaneamente l'indicazione della decisione relativa alla domanda di annullamento e un nuovo fascicolo del brevetto comunitario contenente, nella forma modificata, la descrizione, le rivendicazioni e, se del caso, i disegni.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
